Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, destinata a incidere significativamente sulla prassi applicativa in materia di diritto di famiglia, ha stabilito un principio di grande rilevanza: i costi sostenuti da uno dei genitori per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, se particolarmente onerosi, possono influire sul calcolo e sulla determinazione dell’assegno di mantenimento. Questa interpretazione introduce una sfumatura fondamentale in un ambito già complesso, offrendo ai giudici di merito un ulteriore parametro di valutazione e ai genitori una maggiore consapevolezza delle implicazioni economiche derivanti dalla separazione o dal divorzio, soprattutto in presenza di una significativa distanza geografica.
Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza tendeva a considerare i costi di viaggio come spese ordinarie, rientranti nelle normali incombenze del genitore non collocatario (o non convivente in regime di affido condiviso) che volesse frequentare i figli. La Cassazione, tuttavia, ha riconosciuto che in determinate circostanze, tali spese possono assumere un carattere straordinario e, come tali, non possono essere ignorate nell’equilibrata ripartizione degli oneri economici tra i genitori. Pensiamo, ad esempio, a situazioni in cui i genitori risiedono in città o addirittura in paesi diversi, rendendo necessari frequenti spostamenti con mezzi di trasporto costosi (aerei, treni a lunga percorrenza, ecc.) e talvolta pernottamenti.
Implicazioni Pratiche e Nuovi Equilibri Economici
Cosa significa concretamente questa pronuncia per i genitori coinvolti in separazioni o divorzi? Significa che, in fase di accordo (o di contenzioso), dovrà essere posta maggiore attenzione a quanto queste spese incidano effettivamente sul bilancio del genitore che le sostiene. Il giudice, o le parti in sede di negoziazione assistita, dovranno valutare non solo il tenore di vita dei figli, le capacità economiche dei genitori e il tempo di permanenza dei minori presso ciascuno, ma anche la reale entità dei costi di viaggio per l’esercizio del diritto di visita.
L’obiettivo, come sempre, è quello di garantire il superiore interesse del minore, che ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Se il genitore non convivente è costretto a sopportare spese ingenti per recarsi dai figli, la sua capacità economica complessiva potrebbe essere compromessa, incidendo sulla sua possibilità di contribuire al mantenimento in misura adeguata. Al contrario, un riconoscimento di queste spese potrebbe portare a una riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore che viaggia, o a una sua ripartizione differente tra i due genitori, in modo da riequilibrare gli oneri.
È importante sottolineare che la Cassazione non ha introdotto un automatismo. Non è detto che ogni spesa di viaggio comporti una revisione dell’assegno. Sarà necessario dimostrare la rilevanza e l’eccezionalità di tali costi, quantificandoli e provandone la frequenza. Spetterà al giudice valutare, caso per caso, se e in quale misura queste spese debbano essere considerate per la rideterminazione del quantum. Questo implica una maggiore attenzione alla documentazione delle spese sostenute, come biglietti aerei, ricevute di carburante, pedaggi autostradali e scontrini per eventuali pernottamenti.
In sintesi, la Suprema Corte ha offerto una chiave di lettura più moderna e aderente alla realtà delle famiglie divise, riconoscendo che la genitorialità non si esaurisce nel mero versamento di un assegno, ma comporta un impegno attivo e, talvolta, economicamente gravoso per garantire la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli. Questa decisione spinge verso una maggiore equità e un approccio più olistico nella valutazione delle condizioni economiche e di vita dei genitori separati, rafforzando il principio della co-genitorialità effettiva, al di là delle distanze geografiche.